Come gia precedentemente comunicato, il bonus asilo nido erogato dall’inps ha esaurito i fondi stanziati per l’anno 2022,  e le pratiche protocollate con riserva difficilmente verranno erogate (anche se consiglio ugualmente di continuare ad inviare le richieste) se il governo non interviene integrando i fondi disponibili, mettendo in crisi decine di  migliaia di famiglie che sin dal 2017 hanno usufruito di questo bonus che ha permesso di abbassare il peso della retta mensile.

Aspettando le prime mosse del nuovo governo, le regioni si stanno già muovendo in autonomia per cercare di aiutare le famiglie, che in questo momento storico, si stanno già trovando ad affrontare il caro vita, dovuto all’aumento delle utenze e del carrello della spesa.

Tra i mesi di ottobre e novembre parecchie regioni italiane, nei loro siti istituzionali, stanno avviando le piattaforme per cercare di sopperire un pò alla carenza di fondi del bando inps.

Gli aiuti saranno sempre erogati in base all’isee e andrà per fasce, con lo stesso criterio quindi del bonus asilo nido!

Ad esempio la regione Lombardia in data 17 ottobre ha attivato la piattaforma, sul proprio sito, Asili nidi gratis 2022/2023. Misura che aiuta le famiglie alla prese con la retta mensile per i figli 0/3 anni.  L’isee deve essere inferiore ai 20.000 euro. E’ necessario verificare sul sito le strutture ammesse a tale bando!!!

La regione Campania ha creato il voucher per l’accesso agli asili nido con isee per l’abbattimento della retta. La richiesta anche in questo caso va fatta sul sito servizi-digitali.regione.campania.it.

La richiesta potrà essere inoltrata dal 12 ottobre fino al 30 novembre!

Anche altre regioni si stanno adoperando per creare fondi ad hoc per aiutare in maniera sostanziale e puntuale le famiglie che sempre più spesso usufruiscono dei servizi asili nido!!!

 

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, in vigore dal 24 settembre 2022) ha previsto ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali. In particolare, con riferimento al bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas il decreto dispone la proroga e il rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022, nonché un prolungamento, fino al 31 marzo 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Per venire incontro ai continui ed ormai insopportabili aumenti delle utenze energetiche, il legislatore ha previsto una serie di misure di intervento per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese diverse dalle precedenti.

In questo articolo trattiamo solamente le imprese non energivore e non gasivore che rappresentano lo zoccolo duro dell’economia italiana e che sono le prime che a mio avviso devono essere salvaguardate. In questo caso i decreti aiuti bis e ter hanno previsto una serie di crediti d’imposta per il secondo e terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre.

In base ai periodo di riferimento, i crediti d’imposta sono i seguenti:

– del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

– del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

– del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Tale credito d’imposta è riconosciuto qualora le società siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW mentre per le imprese non gasivore il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25%.

Lo stesso decreto ha previsto l’estensione, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, viene previsto:

– per le imprese non energivore (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW), un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito spetta se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.

– per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Si precisa inoltre che i crediti d’imposta succitati non concorrano alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.

E’ stato anche prorogato al 31 marzo 2023 il termine, inizialmente previsto al 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022. I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate – entro il 16 febbraio 2023 – l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.

 

Il Decreto aiuti è intervenuto a sostegno delle famiglie che si trovano alle prese con l’aumento eccessivo dell’inflazione, ha istituito un aiuto economico per i lavoratori dipendenti impiegati con modalità di lavoro a tempo parziale “ciclico” che entro il 30 novembre possono presentare telematicamente la domanda per ricevere l’indennità una tantum di 550 euro. L’INPS, con la circolare n. 115/2022, ha fornito le indicazioni operative del bonus previsto dal decreto. Nello specifico, possono fare richiesta i lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. L’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità e verrà erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

In particolare il lavoratore a tempo parziale verticale è colui che lavora per un’intera giornata (8 ore al giorno) ma lo fa soltanto per determinati giorni a settimana (ad esempio a giorni alterni), o per alcuni lassi di tempo nel corso del mese (ad esempio una settimana sì e una no) o dell’anno (ad es. due mesi sì e due no). I ritmi di alternanza tra attività e inattività sono definiti e fissi nel tempo. Si tratta di contratti diffusi in settori quali la ristorazione o il turismo, per citare due noti ambiti di riferimento.

Al fine di vedersi riconosciuto il citato contributo una tantum, le regole previste dalla legge indicano alcune particolari condizioni, che di seguito sintetizzeremo. I dipendenti beneficiari del bonus 550 euro Inps sono coloro che nel 2021 erano in costanza di rapporto di lavoro con contratto a tempo parziale ciclico verticale:

  • subordinato, a tempo determinato o indeterminato, in ambito privato;
  • con periodi di non lavoro di almeno un mese in modo continuativo e, complessivamente, in via non continuativa tra sette e venti settimane nel corso del 2021.

Requisito indispensabile è che alla data di presentazione della domanda, il beneficiario non deve essere titolare di un altro rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale o di sussidio Naspi o di pensione diretta.

I beneficiari, aventi i requisiti richiesti, possono effettuare domanda telematica di bonus 550 euro Inps, facendo riferimento al servizio Inps di cui al seguente percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

Le credenziali di accesso ai servizi sono le solite, ovvero SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS),

Ancora pochi giorni per poter usufruire del bonus psicologo. La scadenza è infatti fissata per il 24 ottobre. Il sostegno economico è stato introdotto dal governo per sostenere le spese di assistenza psicologica di chi ha visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica anche a causa della pandemia e della crisi economica.

Secondo un rapporto della Commissione europea sull’impatto della pandemia sulla salute mentale dei giovani, in Italia il 60% delle oltre 300mila richieste totali proviene da cittadini sotto i 35 anni. Dato il grande interesse, i fondi per finanziare il bonus sono stati aumentati: dai 10 milioni iniziali a 25. Sono comunque pochi, considerando che potranno soddisfare solo il 12% delle domande. Se la domanda viene accolta, il bonus è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Viene erogato fino al raggiungimento della somma massima assegnata: 600 euro per Isee inferiore a 15mila euro, 400 per Isee compreso fra i 15mila e i 30mila, 200 per Isee fra i 30mila e i 50mila.

La piattaforma è già online dal 25 luglio.

L’ erogazione del bonus è disciplinata dalla circolare Inps n. 83, del 19 luglio 2022. Si legge che “il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)” in modo tale da sostenere i soggetti con un valore Isee più basso .

La domanda per accedere al bonus può essere presentata, si legge nella circolare, solo in via telematica sul sito INPS. È necessario accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, con queste modalità: il portale web o il Contact Center Integrato. In alternativa si può ricorrere allo Spid di livello 2 (o superiore) oppure alla Carta di identità elettronica 3.0 o alla Cns, la Carta nazionale dei servizi

Il bonus asilo nido è stato uno degli aiuti economici  più utilizzato dalle famiglie italiane nel 2021, permettendo di ammortizzare una buona parte della spesa mensile del nido dei propri bimbi (fino a 3 anni).

Ad oggi, essendo esauriti i fondi precedentemente stanziati, sono quasi 60 mila le famiglie che non potranno beneficiare del bonus asilo nido, un contributo economico che oscilla tra i 136 ed i 272 euro al mese, a seconda dell’Isee dei richiedenti. L’Inps come già detto ha esaurito le risorse a disposizione: per questo motivo le istanze presentate a settembre vedono la voce protocollata con riserva.

Tutti si chiedono se le istanze con riserva verranno pagate o meno. P questo bisogna aspettare il mese di novembre.

L’Inps già nei giorni scorsi ha chiesto al governo di rifinanziare la misura. Solo in questo modo gli esclusi potranno ricevere una somma che può oscillare da un minimo di 544 euro a un massimo di 1.088 euro.

Il bonus asilo nido è un vero e proprio sostegno economico, erogato alle famiglie come rimborso delle spese per l’iscrizione di un bambino ad un nido o privato autorizzato. Il contributo può essere fornito anche a quanti abbiano la necessità di un supporto a casa per i bambini con meno di tre anni, che per gravi patologie croniche non hanno la possibilità di frequentare l’asilo.

Dal 2017 fino ad oggi, le risorse per finanziare il bonus asilo nido sono costantemente cresciute, fino ad arrivare a 553,8 milioni di euro nel 2022. Ad avvalorare la bontà del bonus, l’inps ha comunicato di aver acquisito dall’utenza qualcosa come 365mila domande e di averne altre 61.565 protocollate con il meccanismo della riserva. In questo momento molte, già alle prese con il caro bollette e con l’aumento delle rate dei mutui a tasso variabile rischiano di non riuscire ad accedere al bonus asilo nido.

 

Dal 1° settembre al 31 dicembre, fino ad esaurimento fondi si potrà ottenere il bonus da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario. Si tratta infatti di una misura replicabile ogni mese dalla stessa persona fino a fine anno. Il bonus è destinato a chi ha un reddito personale inferiore a 35 mila euro (anche ad esempio i figli a carico) e in alcuni casi copre anche abbonamenti già acquistati.

La finanziaria 2022 aveva già previsto lo stanziamento di 79 milioni di euro per il, ora portato a 180 milioni di euro, da destinare alla creazione di un buono mensile da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale, escluse gli spostamenti in prima classe.. Il bonus trasporti copre il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro al mese.

I beneficiari del bonus trasporti saranno tutti coloro che hanno posseduto nel 2021 un reddito lordo annuo di massimo 35.000 euro. Quindi certificazioni uniche alla mano, occorre verificare l’importo del reddito imponibile che viene indicato nella propria dichiarazione dei redditi. I redditi interessati sono quelli da lavoro dipendente o pensione e da fabbricati, oltre a quelli occasionali e da capitale. La richiesta va fatta da ciascun interessato per sé o per conto di un minorenne entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico il reddito è personale e non per nucleo familiare. Infatti, anche se il genitore fa richiesta per il figlio, nella domanda si inserisce il reddito di chi utilizza il bonus. Il bonus è richiedibile anche se chi acquista l’abbonamento fruisce già di altre agevolazioni.

Per presentare la domanda occorre registrarsi alla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e fornire le seguenti informazioni:

  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario (in caso di minore, il richiedente, insieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il beneficiario è fiscalmente a suo carico);
  • reddito complessivo del beneficiario conseguito nel 2021 non superiore a 35.000 euro (in caso di minore, il requisito è riferito al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente).

L’istanza deve contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico, se l’importo non è al momento verificabile o supera il limite, si fa richiesta per il valore massimo di 60 euro e il gestore riscatterà la sola parte a copertura dell’effettiva spesa. Il buono viene emesso dal Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza dell’utilizzo che è nel dell’emissione. Se il buono non viene utilizzato, viene annullato e il beneficiario non potrà presentare un’altra istanza nello stesso mese, mentre l’importo dello stesso rientra nella disponibilità del Fondo, tuttavia è possibile annullarlo.

Sul buono viene indicato il nominativo del beneficiario, esso è utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento al mese e non è cedibile. Quindi ogni componente del nucleo familiare che usufruisce dei mezzi pubblici, dovrà farne propria richiesta, sempre rispettando i limiti di reddito.

Il bonus deve esser usato entro il mese solare di emissione, altrimenti decade ma l’abbonamento per il quale lo si spende può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Una volta ottenuto il bonus, il beneficiario deve presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico prescelto il buono ottenuto, che deve verificarne la validità all’interno del Portale. Se il bonus è valido, l’operatore non potrà rifiutarsi di riceverlo come pagamento totale o parziale dell’abbonamento.

Come sappiamo il regime forfettario si caratterizza per la determinazione appunto “forfettaria” del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni, 15% dai successivi). Tale determinazione dipende dal coefficiente di abbattimento che ogni codice ateco permette di applicare al volume di affari.  Ne consegue quindi che ogni costo sostenuto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito e diventa quindi non detraibile.

Ad esempio il codice ateco del commercio al dettaglio 47.71 permette un abbattimento al 40% del volume di affari, quindi ipotizzando un  volume delle vendite di 50.000 annui, avremo un reddito imponibile sul quale calcolare solo il 5% di imposte, di € 20.000, da ciò ne deriva un’imposta di soli 1.000 €!!! (oltre ovviamente i contributi inps di circa 2800 € per i fissi e 1000 € per quelli a percentuale).

Ma ci sono delle attività, che data la bassa percentuale di abbattimento, non sono indicate per tale regime soprattutto quando si superano i 5 anni di attività e non si ha più diritto al 5% di imposta bensì il 15%.

Ad esempio il piccolo imprenditore edile, Codice ateco 43.39.01. Tale codice ha un abbattimento solo all’88% del volume di affari. Essendo questa un attività dove l’incidenza della merce e dei servizi annessi e della manodopera (dipendenti) è molto elevata, ne scaturisce che avendo un volume di affari di € 50.000 avremo un reddito imponibile di 44.000 €, un imposta sostitutiva quindi di € 2.200 ed un importo di contributi inps tra fissi ed a percentuale molto elevato, pari ad € 10.000 circa.

Altro esempio molto attuale riguarda i parrucchieri ed i centri estetici. Essi hanno un coefficiente di abbattimento al 67%. Quindi prendendo sempre ad esempio i 50.000 di volume di affari annui, il reddito imponibile sarà di € 33.500 con un imposta sostitutiva (5%) di € 1.675 e una contribuzione inps di € 7.000 circa tra fissi e percentuale. Per tali attività la convenienza del regime forfettario, deriva dalla bassa incidenza della merce e dalla elevata iva che il regime ordinario ci porterebbe a versare (22% che in questo casa rimane nelle casse dell’imprenditore).

Quindi il mio consiglio è, prima di decidere il regime fiscale da adoperare, fare un attenta analisi sia sui ricavi ma soprattutto sull’incidenza dei costi. Ad alta incidenza il regime forfettario è sconsigliato!

 

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto che a partire dal mese di novembre sarà erogato un nuovo bonus, dopo quello di 200 euro stanziato in primavera, pari a 150€, per sostenere gli italiani nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica.

Leggi anche 200+150 per autonomi.

 

Il bonus in questione è una forma d’indennità erogata anch’essa una tantum, dell’importo netto di 150€ che non fa reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile!
I beneficiari del decreto saranno i dipendenti e i pensionati.

I primi si vedranno accreditato in automatico l’importo in busta paga previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza, mentre i pensionati con reddito sotto i 20.000€ annui e i liberi professionisti li riceveranno nel cedolino della pensione. I primi che vedranno accreditarsi il nuovo bonus saranno proprio i pensionati i primi giorni del mese di novembre.

Si precisa inoltre che rientra nel beneficio ogni tipo di pensione: vecchiaia, invalidità e reversibilità.

Con riferimento al requisito reddituale di 20.000€ (invece che 35.000€ previsti per il bonus 200€ del primo decreto Aiuti), previsto per il bonus 150€ a novembre, per espressa previsione di legge è detto che tale reddito deve essere considerato al netto di contributi previdenziali ed assistenziali.

Dal calcolo devono escludersi

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L l’INPS, con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 chiarisce che per verificare tale requisito reddituale è sufficiente controllare la voce del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Il modulo per presentare domanda è disponibile accedendo al sito web www.inps.it, seguendo il percorso Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. l’INPS sottolinea infine che per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate
Si stima che la platea interessata è di 22 milioni di persone.

Clicca qui per scaricare l’autocertificazione

AA-DICHIARAZIONE-150-EURO

Quando scade la domanda e i tempi di accredito

La domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 tramite sito INPS o agli enti gestori di appartenenza. Non ci sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall’INPS in base alla propria posizione. L’unica cosa certa è che si procederà in ordine cronologico per rispondere alle richieste pervenute.

Nel frattempo, il nuovo Governo parla già di un decreto Aiuti quater che potrebbe prorogare il bonus di 150 euro per un altro mese per le medesime categorie agevolate dai precedenti decreti:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • percettori redditi di cittadinanza;
  • percettori NASPI, disoccupazione agricola e altre prestazioni INPS;
  • lavoratori autonomi (con o senza partita IVA);
  • lavoratori stagionali e dello spettacolo;
  • titolari di rapporto di lavoro co.co.co.;
  • lavoratori Sport e Salute;
  • colf e badanti;
  • dottorandi e assegnisti;
  • incaricati alle vendite.

 

Dal 27 settembre e fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la piattaforma per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Possono richiedere tale bonus anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Se il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per poter usufruire del bonus una tantum per un importo pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Se i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter,l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Al fine della fruizione del beneficio ogni richiedente non deve essere, al momento della richiesta, titolare di una pensione diretta, ad esempio: invalidità o reversibilità.

La domanda dovrà tramite il servizio online tramite proprio SPID (identità digitale) direttamente sul sito Inps o in alternativa ogni beneficiario potrà contattare il servizio online.

L’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164  oppure al numero 06.164164.