Credito di imposta consumi energetici!!! quali percentuali e quali periodi?

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, in vigore dal 24 settembre 2022) ha previsto ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali. In particolare, con riferimento al bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas il decreto dispone la proroga e il rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022, nonché un prolungamento, fino al 31 marzo 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022.

Per venire incontro ai continui ed ormai insopportabili aumenti delle utenze energetiche, il legislatore ha previsto una serie di misure di intervento per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale a favore delle imprese energivore, gasivore e, nel rispetto di determinate condizioni, delle imprese diverse dalle precedenti.

In questo articolo trattiamo solamente le imprese non energivore e non gasivore che rappresentano lo zoccolo duro dell’economia italiana e che sono le prime che a mio avviso devono essere salvaguardate. In questo caso i decreti aiuti bis e ter hanno previsto una serie di crediti d’imposta per il secondo e terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre.

In base ai periodo di riferimento, i crediti d’imposta sono i seguenti:

– del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;

– del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;

– del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Tale credito d’imposta è riconosciuto qualora le società siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW mentre per le imprese non gasivore il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25%.

Lo stesso decreto ha previsto l’estensione, anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, viene previsto:

– per le imprese non energivore (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW), un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito spetta se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.

– per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Si precisa inoltre che i crediti d’imposta succitati non concorrano alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP.

E’ stato anche prorogato al 31 marzo 2023 il termine, inizialmente previsto al 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022. I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate – entro il 16 febbraio 2023 – l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.

 

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