La rottamazione quater è legge! Con l’approvazione della manovra di bilancio, avvenuta in data 29 dicembre 2022, la rottamazione quater prende forma e cosi anche i tempi e le relative modalità per poter usufruire del cosiddetto “sconto fiscale”.
Alla data odierna, ammontano a circa 1.100 miliardi di euro i crediti vantati dallo stato nei confronti di cittadini ed imprese , e si è ritenuto quindi indispensabile agire con una nuova rottamazione, che dia la possibilità allo stato di fare cassa ed ai cittadini di rimettersi in bonis.
La nuova rottamazione riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Rientrano nella rottamazione tutti i tributi erariali (irpef, ires, iva, irap), tributi previdenziali e comunali, per questi ultimi si aspetta ancora l’ok dai comuni. La precedente rottamazione (art. 3 D.L. 119/2018) riguardava i debiti trasmessi all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2017, quindi, con questa nuova procedura sono definibili i carichi relativi agli anni 2018-19- 20-21, sino al giugno 2022.
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Le domande, potranno essere trasmesse, in via telematica, sino al 30 aprile 2023.
Vediamo nello specifico quali importi dovranno essere effettivamente pagati.
La nuova rottamazione darà la possibilità di pagare le cartelle senza corrispondere le sanzioni, gli interessi (anche quelli di mora) e, senza il pagamento dell’aggio, dovuto invece nella precedente rottamazione, in favore dell’agente della riscossione. Si pagheranno, quindi, le somme riguardanti la sorte capitale, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive. Per quanto concerne, invece, i carichi relativi alle sanzioni al codice della strada, si pagherà la sorte capitale (in questo caso la “multa”) e le spese di notifica, ma non le maggiorazioni ex art. 27 della Legge 689/81 e gli interessi di mora.
Il modulo relativo alla domanda di definizione agevolata dovrà essere pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Una volta inoltrata la domanda, essere produrrà diversi effetti, tra i quali:
- vengono sospese le procedure esecutive ancora non senza il primo incanto;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche esattoriali;
- viene rilasciato DURC regolare;
- il contribuente torna in Bonis ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602/73.
L’Agente della Riscossione, entro il 30 giugno, invierà ai contribuenti l’esito della domanda di definizione agevolata dei ruoli, nonché, l’ammontare complessivo da pagare insieme alle singole rate, nel caso venga scelto il pagamento rateale. Il pagamento del dovuto a seguito dell’accoglimento delle domande di definizione agevolata, dovrà avvenire in una unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero, con pagamento rateale con un massimo di 18 rate (luglio-novembre 2023, febbraio-maggio-luglio-novembre a partire dal 2024).

