Dal 1° settembre al 31 dicembre, fino ad esaurimento fondi si potrà ottenere il bonus da 60 euro per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario. Si tratta infatti di una misura replicabile ogni mese dalla stessa persona fino a fine anno. Il bonus è destinato a chi ha un reddito personale inferiore a 35 mila euro (anche ad esempio i figli a carico) e in alcuni casi copre anche abbonamenti già acquistati.

La finanziaria 2022 aveva già previsto lo stanziamento di 79 milioni di euro per il, ora portato a 180 milioni di euro, da destinare alla creazione di un buono mensile da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale, escluse gli spostamenti in prima classe.. Il bonus trasporti copre il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 60 euro al mese.

I beneficiari del bonus trasporti saranno tutti coloro che hanno posseduto nel 2021 un reddito lordo annuo di massimo 35.000 euro. Quindi certificazioni uniche alla mano, occorre verificare l’importo del reddito imponibile che viene indicato nella propria dichiarazione dei redditi. I redditi interessati sono quelli da lavoro dipendente o pensione e da fabbricati, oltre a quelli occasionali e da capitale. La richiesta va fatta da ciascun interessato per sé o per conto di un minorenne entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico il reddito è personale e non per nucleo familiare. Infatti, anche se il genitore fa richiesta per il figlio, nella domanda si inserisce il reddito di chi utilizza il bonus. Il bonus è richiedibile anche se chi acquista l’abbonamento fruisce già di altre agevolazioni.

Per presentare la domanda occorre registrarsi alla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e fornire le seguenti informazioni:

  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario (in caso di minore, il richiedente, insieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il beneficiario è fiscalmente a suo carico);
  • reddito complessivo del beneficiario conseguito nel 2021 non superiore a 35.000 euro (in caso di minore, il requisito è riferito al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente).

L’istanza deve contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico, se l’importo non è al momento verificabile o supera il limite, si fa richiesta per il valore massimo di 60 euro e il gestore riscatterà la sola parte a copertura dell’effettiva spesa. Il buono viene emesso dal Portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza dell’utilizzo che è nel dell’emissione. Se il buono non viene utilizzato, viene annullato e il beneficiario non potrà presentare un’altra istanza nello stesso mese, mentre l’importo dello stesso rientra nella disponibilità del Fondo, tuttavia è possibile annullarlo.

Sul buono viene indicato il nominativo del beneficiario, esso è utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento al mese e non è cedibile. Quindi ogni componente del nucleo familiare che usufruisce dei mezzi pubblici, dovrà farne propria richiesta, sempre rispettando i limiti di reddito.

Il bonus deve esser usato entro il mese solare di emissione, altrimenti decade ma l’abbonamento per il quale lo si spende può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Una volta ottenuto il bonus, il beneficiario deve presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico prescelto il buono ottenuto, che deve verificarne la validità all’interno del Portale. Se il bonus è valido, l’operatore non potrà rifiutarsi di riceverlo come pagamento totale o parziale dell’abbonamento.

Come sappiamo il regime forfettario si caratterizza per la determinazione appunto “forfettaria” del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni, 15% dai successivi). Tale determinazione dipende dal coefficiente di abbattimento che ogni codice ateco permette di applicare al volume di affari.  Ne consegue quindi che ogni costo sostenuto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito e diventa quindi non detraibile.

Ad esempio il codice ateco del commercio al dettaglio 47.71 permette un abbattimento al 40% del volume di affari, quindi ipotizzando un  volume delle vendite di 50.000 annui, avremo un reddito imponibile sul quale calcolare solo il 5% di imposte, di € 20.000, da ciò ne deriva un’imposta di soli 1.000 €!!! (oltre ovviamente i contributi inps di circa 2800 € per i fissi e 1000 € per quelli a percentuale).

Ma ci sono delle attività, che data la bassa percentuale di abbattimento, non sono indicate per tale regime soprattutto quando si superano i 5 anni di attività e non si ha più diritto al 5% di imposta bensì il 15%.

Ad esempio il piccolo imprenditore edile, Codice ateco 43.39.01. Tale codice ha un abbattimento solo all’88% del volume di affari. Essendo questa un attività dove l’incidenza della merce e dei servizi annessi e della manodopera (dipendenti) è molto elevata, ne scaturisce che avendo un volume di affari di € 50.000 avremo un reddito imponibile di 44.000 €, un imposta sostitutiva quindi di € 2.200 ed un importo di contributi inps tra fissi ed a percentuale molto elevato, pari ad € 10.000 circa.

Altro esempio molto attuale riguarda i parrucchieri ed i centri estetici. Essi hanno un coefficiente di abbattimento al 67%. Quindi prendendo sempre ad esempio i 50.000 di volume di affari annui, il reddito imponibile sarà di € 33.500 con un imposta sostitutiva (5%) di € 1.675 e una contribuzione inps di € 7.000 circa tra fissi e percentuale. Per tali attività la convenienza del regime forfettario, deriva dalla bassa incidenza della merce e dalla elevata iva che il regime ordinario ci porterebbe a versare (22% che in questo casa rimane nelle casse dell’imprenditore).

Quindi il mio consiglio è, prima di decidere il regime fiscale da adoperare, fare un attenta analisi sia sui ricavi ma soprattutto sull’incidenza dei costi. Ad alta incidenza il regime forfettario è sconsigliato!

 

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto che a partire dal mese di novembre sarà erogato un nuovo bonus, dopo quello di 200 euro stanziato in primavera, pari a 150€, per sostenere gli italiani nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica.

Leggi anche 200+150 per autonomi.

 

Il bonus in questione è una forma d’indennità erogata anch’essa una tantum, dell’importo netto di 150€ che non fa reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile!
I beneficiari del decreto saranno i dipendenti e i pensionati.

I primi si vedranno accreditato in automatico l’importo in busta paga previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza, mentre i pensionati con reddito sotto i 20.000€ annui e i liberi professionisti li riceveranno nel cedolino della pensione. I primi che vedranno accreditarsi il nuovo bonus saranno proprio i pensionati i primi giorni del mese di novembre.

Si precisa inoltre che rientra nel beneficio ogni tipo di pensione: vecchiaia, invalidità e reversibilità.

Con riferimento al requisito reddituale di 20.000€ (invece che 35.000€ previsti per il bonus 200€ del primo decreto Aiuti), previsto per il bonus 150€ a novembre, per espressa previsione di legge è detto che tale reddito deve essere considerato al netto di contributi previdenziali ed assistenziali.

Dal calcolo devono escludersi

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L l’INPS, con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 chiarisce che per verificare tale requisito reddituale è sufficiente controllare la voce del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Il modulo per presentare domanda è disponibile accedendo al sito web www.inps.it, seguendo il percorso Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. l’INPS sottolinea infine che per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate
Si stima che la platea interessata è di 22 milioni di persone.

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AA-DICHIARAZIONE-150-EURO

Quando scade la domanda e i tempi di accredito

La domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 tramite sito INPS o agli enti gestori di appartenenza. Non ci sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall’INPS in base alla propria posizione. L’unica cosa certa è che si procederà in ordine cronologico per rispondere alle richieste pervenute.

Nel frattempo, il nuovo Governo parla già di un decreto Aiuti quater che potrebbe prorogare il bonus di 150 euro per un altro mese per le medesime categorie agevolate dai precedenti decreti:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • percettori redditi di cittadinanza;
  • percettori NASPI, disoccupazione agricola e altre prestazioni INPS;
  • lavoratori autonomi (con o senza partita IVA);
  • lavoratori stagionali e dello spettacolo;
  • titolari di rapporto di lavoro co.co.co.;
  • lavoratori Sport e Salute;
  • colf e badanti;
  • dottorandi e assegnisti;
  • incaricati alle vendite.

 

Dal 27 settembre e fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la piattaforma per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Possono richiedere tale bonus anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Se il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per poter usufruire del bonus una tantum per un importo pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Se i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter,l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Al fine della fruizione del beneficio ogni richiedente non deve essere, al momento della richiesta, titolare di una pensione diretta, ad esempio: invalidità o reversibilità.

La domanda dovrà tramite il servizio online tramite proprio SPID (identità digitale) direttamente sul sito Inps o in alternativa ogni beneficiario potrà contattare il servizio online.

L’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164  oppure al numero 06.164164.