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Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto che a partire dal mese di novembre sarà erogato un nuovo bonus, dopo quello di 200 euro stanziato in primavera, pari a 150€, per sostenere gli italiani nel far fronte alla spinta inflazionistica e al caro bollette causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica.

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Il bonus in questione è una forma d’indennità erogata anch’essa una tantum, dell’importo netto di 150€ che non fa reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile!
I beneficiari del decreto saranno i dipendenti e i pensionati.

I primi si vedranno accreditato in automatico l’importo in busta paga previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza, mentre i pensionati con reddito sotto i 20.000€ annui e i liberi professionisti li riceveranno nel cedolino della pensione. I primi che vedranno accreditarsi il nuovo bonus saranno proprio i pensionati i primi giorni del mese di novembre.

Si precisa inoltre che rientra nel beneficio ogni tipo di pensione: vecchiaia, invalidità e reversibilità.

Con riferimento al requisito reddituale di 20.000€ (invece che 35.000€ previsti per il bonus 200€ del primo decreto Aiuti), previsto per il bonus 150€ a novembre, per espressa previsione di legge è detto che tale reddito deve essere considerato al netto di contributi previdenziali ed assistenziali.

Dal calcolo devono escludersi

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L l’INPS, con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022 chiarisce che per verificare tale requisito reddituale è sufficiente controllare la voce del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Il modulo per presentare domanda è disponibile accedendo al sito web www.inps.it, seguendo il percorso Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. l’INPS sottolinea infine che per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate
Si stima che la platea interessata è di 22 milioni di persone.

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AA-DICHIARAZIONE-150-EURO

Quando scade la domanda e i tempi di accredito

La domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 tramite sito INPS o agli enti gestori di appartenenza. Non ci sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall’INPS in base alla propria posizione. L’unica cosa certa è che si procederà in ordine cronologico per rispondere alle richieste pervenute.

Nel frattempo, il nuovo Governo parla già di un decreto Aiuti quater che potrebbe prorogare il bonus di 150 euro per un altro mese per le medesime categorie agevolate dai precedenti decreti:

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • percettori redditi di cittadinanza;
  • percettori NASPI, disoccupazione agricola e altre prestazioni INPS;
  • lavoratori autonomi (con o senza partita IVA);
  • lavoratori stagionali e dello spettacolo;
  • titolari di rapporto di lavoro co.co.co.;
  • lavoratori Sport e Salute;
  • colf e badanti;
  • dottorandi e assegnisti;
  • incaricati alle vendite.

 

Dal 27 settembre e fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la piattaforma per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:

  • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Possono richiedere tale bonus anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Se il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per poter usufruire del bonus una tantum per un importo pari a 200€, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000€ nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Se i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter,l’indennità sarà maggiorata di 150€, per un importo complessivo di 350€.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Al fine della fruizione del beneficio ogni richiedente non deve essere, al momento della richiesta, titolare di una pensione diretta, ad esempio: invalidità o reversibilità.

La domanda dovrà tramite il servizio online tramite proprio SPID (identità digitale) direttamente sul sito Inps o in alternativa ogni beneficiario potrà contattare il servizio online.

L’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164  oppure al numero 06.164164.