Bonus verde 2024: quali sono le spese ammissibili e chi può beneficiarne?

Il bonus verde è la detrazione IRPEF del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. In particolare, sono agevolabili le opere che riguardino l’intero giardino o area interessata e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori. La detrazione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

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Bonus verde terrazze e giardini: che cos’è

Il bonus verde è la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Istituita dalla legge di Bilancio 2018, l’agevolazione è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2022.

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Chi può fruire del bonus verde?

Il bonus verde può essere fruito dai soggetti passivi dell’imposta sui redditi per le persone fisiche (IRPEF) che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico, e che:

– possiedono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;

– detengono l’unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo (contratto di locazione di cui all’art. 1571 del codice civile o di comodato di cui all’art. 1803 del codice civile).

In particolare, possono beneficiare del bonus:

– il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario);

– il nudo proprietario dell’immobile;

– il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, abitazione);

– il comodatario;

– il locatario;

– i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori);

– gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce;

– i soggetti indicati nell’ art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:

– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento: il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale);

– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

– il convivente;

– il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.

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Quali sono gli immobili ammessi al bonus verde?

Permettono di usufruire del bonus verde gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private effettuati:

– su unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze;

– sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.

Il bonus non si applica quindi agli immobili che hanno una destinazione diversa da quella abitativa, come gli uffici e i negozi.

Quali interventi danno diritto al bonus verde?

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute (ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti) per i seguenti interventi:

– sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;

– realizzazione di impianti di irrigazione;

– realizzazione di pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Come precisato dall’agenzia delle entrate, danno diritto al bonus verde le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Ad esempio, sono detraibili le spese sostenute per:

– trasformare un’area incolta o un cortile in un giardino;

– fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

– risistemazione totale di un giardino con nuove aiuole, vialetti e recinzioni;

– riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro;

– lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

– interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Acquisti da fornitori diversi

Per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento è possibile rivolgersi a fornitori diversi, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Fioriere fisse su balconi

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Spese di progettazione

Sono ammissibili anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori tra le quali possono essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell’intervento purché direttamente riconducibili all’intervento stesso.

Spese escluse

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

– la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;

– le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile in quanto la norma fa riferimento agli “edifici esistenti”;

– i lavori in economia;

– i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi (Risposta MEF Interrogazione parlamentare 8 marzo 2022, n. 5-05799).

Applicazione del contratto collettivo settore edile

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di Bilancio 2022).

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Qual è l’ammontare massimo di spesa detraibile?

La detrazione spetta nella misura del 36% della spesa sostenuta (ed effettivamente rimasta a carico del contribuente), nel limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni singola unità immobiliare residenziale oggetto di intervento.

Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000 euro) per immobile.

Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento.

Nel caso quindi si eseguono gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

Interventi su condomìni

Per gli interventi di sistemazione a verde eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile), il limite di spesa è di 5.000 euro per unità immobiliare.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora gli interventi di sistemazione a verde siano eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno.

Pertanto, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare sia sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e euro 5.000 per la parte di competenza delle spese condominiali.

Immobili ad uso promiscuo

La detrazione spettante è ridotta del 50% se gli interventi di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale.

Pertanto, nel caso di immobili ad uso promiscuo, la detrazione spetta nella misura del 18% della spesa sostenuta, sempre nel limite massimo di spesa di 5.000 euro.

Ne consegue che detrazione massima è di 900 euro (18% di 5.000 euro).

Immobili vincolati

Il bonus verde è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50%.

Come viene fruito il bonus?

Il bonus verde si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).

Non è consentito:

– lo sconto in fattura;

– la cessione del credito.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruibile in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Trasferimento immobili

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Pertanto, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore può scegliere:

– se continuare a usufruire del bonus verde non ancora utilizzato;

– trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.

Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Pertanto, se, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili?

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di;

– assegni bancari, postali o circolari non trasferibili;

– bonifici, bancari o postali;

– carte di credito o debito.

Pagamento mediante bonifico

Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Nel bonifico deve essere indicato:

– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Quali sono i documenti da conservare?

Ai fini della detrazione devono essere conservati ed esibiti, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:

– fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Al fine di poter fruire della detrazione, nel documento di spesa non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi fermo restando che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;

– documentazione attestante il pagamento tracciabile: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancario o postale, carte di credito o debito;

– autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;

– dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;

– in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

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