Assegno per il nucleo familiare: che cos’è e a chi spetta?

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente  con reddito basso (al di sotto di determinati limiti stabiliti ogni anno con decreto ).

Chi può percepirlo?

La nuova misura economica spetta in misura diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più alto  sarà l’importo del trattamento.

Possono percepire l’assegno:

  • lavoratori dipendenti in attività;
  • disoccupati indennizzati;
  • lavoratori in regime di cassa integrazione;
  • lavoratori in mobilità;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • soci di cooperative;
  • lavoratori assunti a tempo parziale.

Sono esclusi:

  • piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Gli importi e i livelli di reddito per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare sono comunicati ogni anno dall’INPS.

Il nucleo familiare, per ottenere l’assegno, deve avere specifiche caratteristiche che variano se il richiedente è un lavoratore dipendente, un titolare di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti.

Per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente. Il reddito di riferimento per l’anno in corso è riportato nell’allegato alla guida.

I limiti di reddito

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Gli importi erogati sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per  i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. Bisogna quindi andare ad analizzare la composizione della famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente.

La misura dell’assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

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Requisiti lavorativi

Al lavoratore l’assegno spetta per intero – qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro – per:

  • ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
  • ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
  • ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l’assegno deve essere corrisposto per intero.

Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L’aiuto spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

Facciamo un esempio

Se un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 21.000 euro l’anno, l’assegno familiare spetta soltanto se almeno 14.700 euro (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione.

Se, invece, i 21.000 euro sono composti da 13.000 euro derivanti da lavoro dipendente o da pensione e da 8.000 euro derivanti da altri redditi (ad esempio da lavoro autonomo), l’assegno non spetta perché i 13.000 euro non rappresentano il 70% del reddito complessivo del nucleo.

Leggi la circolare dell’ inps con le tabelle 2023

Come e dove presentare la richiesta

Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare domanda utilizzando gli appositi moduli dell’Inps reperibili presso le Sedi (in caso di pagamento diretto), presso i datori di lavoro (per la generalità dei lavoratori dipendenti) oppure sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.

La domanda va presentata:

  •  al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
  • alla sede dell’Inps in tutti gli altri casi: pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc.
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